• La riforma Fornero


    La cd. riforma Fornero, รจ definitivamente legge dallo scorso 28 giugno, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si tratta di un complesso di interventi che vanno sotto il norme di “ disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilitร  in uscita e tutele del lavoratore” e intendono realizzare un mercato del lavoro che sia al tempo stesso inclusivo e dinamico, e che sia in grado di contribuire alla creazione di occupazione, di “quantitร  e qualitร ”. 

    Questo significa altresรฌ - come del resto avevo evidenziato in un precedente ariticolo, sempre su queste colonne e a proposito di ipotetici scenari di riforma - , che l’offerta di lavoro in futuro , per rinnovarsi , dovrร  tradursi - necessariamente - in un sistema con meno regole, ancorchรจ puntuali, affinchรจ il nostro mercato ritorni - sempre che lo sia stato - competitivo e appetibile verso gli investimenti, in particolari quelli stranieri. Cosa che del resto ci ha chiesto la stessa Europa con una serie di richiami a cui ‘ la Ministro Fornero’ ha cercato , timidamente, di dare risposta . Essenzialmente la riforma si sviluppa su quattro direttrici : nella prima, nell’ambito delle tipologie contrattuali esistenti , si mira a rendere, da un lato, piรน stabile e prioritario il lavoro subordinato a tempo indeterminato attraverso una serie di limiti e di pesi tendenti a rendere maggiormente onerosi i ccdd. contratti precarizzanti, quali quelli a tempo. E dall’altra parte, si eleva a percorso elettivo , l’apprendistato quale modalitร  prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Nella seconda direttrice, quella a proposito di “flessibilitร  in uscita” , c’รจ la parte - a mio giudizio - piรน importante e maggiormente significativa dell’intera riforma: e non tanto per le innovazioni successe a tale intervento, poche e di poco conto, ma per il cambiamento culturale insito nella riforma stessa che ha novellato l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, - quello per interci sul ” diritto alla reintegrazione del posto di lavoro” - che fino a poco tempo fa era ritenuto - a torto o ragione - per molti un vero e proprio tabรน. In quest’ordine di idee, la riforma Fornero ha avuto almeno un merito: quello di aver contribuito a cambiare il vocabolario e il linguaggio degli italiani.Cosรฌ dalla novella dell’art.18 escono di scena le parole “reintragrazione e posto di lavoro “ per subentrarvi la piรน generica formula di principio “ tutela del lavoro in caso di illegittimo licenziamento”. Solo dal nome si evince che non รจ piรน il “posto di lavoro” che la legge aspira a tutelare, ma il lavoro inteso quale “ diritto contentibile e inalienabile al contempo” come del resto ha affermato con una celebre esternazione: “il lavoro non รจ un diritto”, la stessa Ministro Elsa Fornero a pochi giorni dall’approvazione in Parlamento della stessa riforma, in un’intervista rilasciata al prestigioso “Wall Street Journal” . Entrando nel merito della questione dei licenziamenti individuali, si puรฒ con una certa tranquillitร  dire che la presente riforma non ha smantellato, come qualcheduno pensa, le tutele dei lavoratori, anzi in taluni casi sono state addirittura ampliate. 

    Con ciรฒ alludo alla cosidetta “tutela reale” o di “reintegrazione del posto di lavoro” che anche grazie alle modifiche apportate all’art. 18 rimane “ una forte e ineludibile garanzia a favore del lavoratore a fronte di licenziamenti ingiustificati.” In particolare รจ stata tipizzata e rinforzata la formula “ licenziamento per motivi discriminatori o ritorsivi” che ha ottenuto la massima tutela offerta dal sistema attraverso “la declaratoria di nullitร  da parte del giudice, con sentenza che ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalemente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”. In siffatta ipotesi, il giudice condannerร  altresรฌ il “datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo a tal fine un’indennitร  commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito ( aliunde perceptum) nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivitร  lavorative” . E comunque l’indennitร , in tal caso non puรฒ essere inferiore a cinque mensilitร . Sempre sulla stessa scia, il giudice potrร  condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del posto di lavoro di quel lavoratore che a fronte di quelle violazioni di maggior gravitร  si accerti l’insussistenza , o la manifesta insussistenza del fatto contestato che stato alla base del motivo o della causa di licenziamento, sia essa soggettiva e cioรจ legata alla condotta del singolo lavoratore sia essa oggettiva legata a ragioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva. In questo caso, ad un siffatto precetto si aggiunge poi anche la condanna ad un’indennitร  risarcitoria equipollente - nei criteri di quantificazione sul dovuto - a quella del “licenziamento discrimitario” , ma diversa nella corresponsione degli stessi, e cioรจ nella misura che non potrร  essere superiore a dodici mensilitร  della retribuzione globale di fatto. Nell’uno e nell’altro caso, licenziamento discriminatorio da una parte e per ingiusitificato motivo o ingiusta causa grave dall’altra, il datore di lavoro รจ comunque tenuto, al di lร  della misura dell’indennitร  risarcitoria corrisposta, a versare, per il medesimo periodo che il lavoratore รจ rimasto lontano dal lavoro, sia i contributi previdenziali che quelli assistenziali. Si inserisce in questo quadro, sostanzialmente immutato rispetto alla previgente disciplina dell’art 18, la possibiltร  per i licenziamenti cd. di minor gravitร  ( nelle altre ipotesi, cosi definti dal testo di legge) in relazione all’ingiustificato motivo o ingiusta causa delle motivazioni accertate davanti al giudice siano esse di natura oggettiva che soggettiva, la possibilitร  di corrispondere in luogo della tutela alla reintegrazione del posto di lavoro un’indennitร  risarcitoria nella misura - questa volta superiore a quelle dell’ipotesi precenti richiamate - di un minimo di dodici mensilitร  ad un massimo di ventiquattro; modulabili a discrezione del giudice in base a determinati criteri a cui la legge rimanda. In sostanza per esemplificare ancora, la legge divide le ipotesi di licenziamento tra quelle a tutela cd. forte, con cui obbliga il datore a reinserire il lavoratore al proprio posto, da quelle - la novitร  - a tutela cd. debole, che risconosce - diversamente - la sola corresponsione dell’indennitร  risarcitoria a fronte dell’illegittimitร  accertata del licenziamento. Infine, con la terza direttrice di riforma si introduce uno specifico rito, sulla falsa riga di quello cautelare, al fine di creare una corsia preferenziale per le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti. Il tutto poi va confrontato, con una riforma di piรน ampio respiro, anch’essa all’interno della medesima legge ( quarta direttrice) che attraverso l’Aspi ( assicurazione sociale per l’impiego) renderร  piรน efficiente, equo e coerente l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell’occupabilitร  delle persone. In sostanza, da oggi, le imprese dovranno “farsi carico con un aggravio di costi per le stesse” di una forma di assicurazione dove confluirร  in un unico strumento, l’Aspi appunto, l’indennitร  di mobilitร  e quella di disoccupazione.

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